RICONGIUNGIMENTO CON FAMILIARI NON EUROPEI, COSA CAMBIA CON LA BREXIT – di Gabriella Bettiga

LONDRA\ aise\ - “I trattati europei garantiscono la libera circolazione dei cittadini negli Stati dell’Unione. Affinchè tale diritto sia effettivo e reale, è necessario che gli Stati facilitino il movimento non soltanto del cittadino europeo che intende trasferirsi in un altro paese, ma anche dei componenti della sua famiglia, che siano essi europei o extra-europei. La definizione di “membri della famiglia” contenuta nelle direttive europee è molto ampia e comprende non soltanto coniugi e figli minori, ma anche figli adulti, ascendenti come genitori e nonni, discendenti, ed altri parenti quali fratelli, zii e cugini. Però non tutti i membri di famiglia di un cittadino europeo godono degli stessi diritti. Inoltre, un cittadino europeo che decide di vivere in un altro paese avrà la possibilità di portare con sè o farsi raggiungere da membri della sua famiglia soltanto se è economicamente attivo o autosufficiente nel paese ospitante”. A spiegarlo è Gabriella Bettiga, avvocato esperto in materie di immigrazione presso lo Studio Legale Sliglaw LLP, che firma questo articolo per “LondraItalia.com”, quotidiano online diretto da Francesco Ragni.
“Le norme europee sul ricongiungimento familiare sono in genere molto meno stringenti delle norme nazionali applicabili ai non-europei che vogliono farsi raggiungere dai propri cari. Questo è certamente vero nel caso del Regno Unito dove le Immigration Rules permettono il ricongiungimento solo con coniuge o compagno e figli minori, e solo eccezionalmente consentono allo straniero con regolare permesso di soggiorno o addirittura agli stessi cittadini britannici di farsi raggiungere da altri parenti che non siano a loro volta britannici o europei.
Con Brexit quindi dobbiamo aspettarci una regolamentazione del ricongiungimento familiare degli europei molto diversa da quella attuale. Pare che le norme transitorie consentiranno a chi è già nel Regno Unito di far entrare familiari “già esistenti” mentre per chi si sposa, ha figli o vuole farsi raggiungere da parenti meno stretti dopo la cut-off date del 29 marzo 2019 potrebbero applicarsi le norme nazionali, o norme nuove.
Per ora comunque le direttive europee sono interamente applicabili. Quindi, chi vuole entrare nel Regno Unito o farsi raggiungere da coniuge e figli al di sotto dei 21 anni, può fare domanda per un “family permit” cioè un visto che facilita l’ingresso dei familiari extra-europei di un cittadino dell’Unione. Tale visto non è obbligatorio ma certamente consigliabile per evitare problemi con le compagnie aeree ed alla frontiera britannica.
Ascendenti quali genitori e nonni, o figli discendenti che hanno più di 21 anni, potranno entrare in Gran Bretagna se dimostrano che sono dipendenti dal cittadino europeo, per cui vietare loro l’ingresso nel Regno Unito renderebbe di fatto impossibile anche al cittadino europeo di spostarsi.
La domanda di family permit va fatta nel paese di residenza legale del membro di famiglia. Normalmente viene completata online, poi stampata e presentata di persona ad uno dei Visa Application Centres (VAC) presenti nei vari paesi. In Italia tutte le domande vanno presentate al VAC di Roma, previo appuntamento fissato al momento dell’invio della domanda online.
Oltre ad una copia cartacea della domanda, andranno obbligatoriamente mostrati passaporto originale del richiedente, copia di un documento di identità del cittadino europeo, documenti originali che provano il legame familiare – come certificato di nascita o matrimonio – e vari documenti a riprova che il cittadino europeo risiede in Gran Bretagna come lavoratore, studente e così via.
I documenti da presentare in caso di partner non sposati o altri parenti sono più complessi ed è necessario essere sicuri di avere tutta la documentazione necessaria prima di procedere, per evitare rifiuti che potrebbero incidere negativamente su una domanda successiva”. (aise)