FUNZIONARI PUBBLICI RESIDENTI ALL’ESTERO: SUL SITO DEL COMITES DI BRUXELLES GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI AL FISCO ITALIANO

BRUXELLES\ aise\ - Lo sfavore col quale il legislatore italiano tratta i contribuenti che detengono attività all’estero traspare dalla presunzione contenuta all’art. 6 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (DL 167/1990, relativo al monitoraggio ai fini fiscali).
Per le persone fisiche tenute al monitoraggio fiscale attraverso presentazione del Quadro RW del Modello Unico, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta.
Tale presunzione di fruttuosità mette sotto minaccia di sanzioni coloro che essendo tenuti a presentare il Quadro RW ne hanno omessa la presentazione o hanno presentato il Quadro RW in modo incompleto o inesatto, invertendo per loro l’onere della prova nel dimostrare che gli investimenti e le attività sono infruttifere.
Da ciò, l’importanza della presentazione annuale del Quadro RW. Un obbligo dal quale Funzionari pubblici italiani che sono impiegati stabilmente all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e gli organismi internazionali sono generalmente esclusi (art. 38, comma 13 del D.L. n. 78/2010), seppure permanga anche per loro l’obbligo di indicare gli elementi necessari a liquidare l’IVIE e cioè l’imposta sul valore degli immobili all’estero (prevista dall’art. 19, commi 13-17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), nonché l’IVAFE e cioè l’imposta sul valore degli investimenti finanziari all’estero (prevista dall’art. 19, commi 18-23 dello stesso decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo dell’IVIE e dell’IVAFE).
Visto l’intreccio tra il primo esonero e il secondo obbligo, il Generale Pierpaolo Rossi, Vicepresidente della Sezione di Bruxelles-Unione europea dell’ANFI (l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), nonché uno dei più anziani consiglieri giuridici della Commissione Europea, ha sentito l’esigenza di redigere un promemoria che ha voluto mettere a disposizione dei Funzionari pubblici italiani che sono impiegati stabilmente all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e gli organismi internazionali, al fine di aiutarli nel non sempre agevole compito di assolvere i propri obblighi dichiarativi, prevenendo possibili irregolarità e l’applicazione di sanzioni.
Sono potenzialmente interessati a consultare il promemoria, che è stato pubblicato sul sito del COMITES di Bruxelles, tutti i funzionari UE ed altri pubblici funzionari che prestano o hanno prestato servizio all’estero essendo fiscalmente domiciliati in Italia, a far data dal 2008 (per la possibilità di ravvedersi o presentare dichiarazioni integrative).
Il Generale Rossi, nel presentare il suo promemoria, ha precisato tuttavia che esso “non è una guida esaustiva che consente di assolvere da soli gli obblighi dichiarativi senza l’assistenza di uno specialista ma ha solo l’obiettivo di aumentare la consapevolezza circa gli adempimenti fiscali cui anche certi funzionari pubblici di origine italiana sono tenuti. Ciascuno, alla luce di un’analisi obiettiva della propria posizione personale, potrà valutare se farsi assistere per far fronte ai propri obblighi dichiarativi ovvero se avventurarsi da solo nell’assolvimento dei propri obblighi dichiarativi”.
In autunno il COMITES di Bruxelles organizzerà una conferenza sull’argomento. (alessandro butticé\aise)