Porta (Pd): negato il bonus di natale di 154 euro ai pensionati italiani “poveri” residenti all’estero

ROMA\ aise\ - “Tutti gli anni l’Inps emana un messaggio dove, senza spiegarne i motivi, ci informa che l’importo aggiuntivo di 154 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) corrisposto con la tredicesima del mese di dicembre a tutte le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo (e a patto che i beneficiari soddisfino specifici limiti reddituali) non sarà pagato alle pensioni detassate in virtù di una convenzione internazionale bilaterale sulla doppia imposizione”. Ne dà notizia Fabio Porta, deputato Pd eletto in Sud America, che spiega: “vengono escluse dall’attribuzione del beneficio tutte le pensioni dei residenti all’estero i quali hanno richiesto all’Inps la detassazione della loro pensione, sia in convenzione che autonoma, secondo quanto stabilito dalla convenzione contro le doppie imposizioni fiscali stipulata dall’Italia con il Paese di emigrazione”.
“Quasi tutte le pensioni erogate all’estero – ricorda il parlamentare dem – sono detassate alla fonte dall’Inps e tassate dal Paese di residenza perché così è stabilito dalla stragrande maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia. Ciò significa che a quasi tutti i potenziali aventi diritto (si presume migliaia di pensionati italiani residenti all’estero) viene negato il diritto ai 154 euro del cosiddetto importo aggiuntivo erogato con la mensilità di dicembre. Stranamente quest’anno l’Inps non ha emanato il solito messaggio (nel mese di novembre) con le indicazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo introdotto dal 2001 e alla platea di beneficiari aventi diritto, ma si presume che come indicato tutti gli anni siano state escluse dalla lavorazione e quindi dal diritto “le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione””.
Ma cosa è e quali sono i requisiti pensionistici e reddituali necessari per aver diritto all’importo aggiuntivo?
“L’importo aggiuntivo – chiarisce Porta – è un’erogazione supplementare alla pensione, pari a 154,94 euro, introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali. Per il 2025 (il limite di importo annuo della pensione (comprensivo delle maggiorazioni sociali e delle pensioni o pro-rata esteri) (e determinato in base all’indice di perequazione definitivo) non deve superare i 7.936,87 euro (se l’importo delle pensioni è compreso fra 7.936,87 e 8.091,81 euro il bonus viene erogato in misura ridotta). Sempre per il 2025 i limiti reddituali da non superare (ipotizzando una rivalutazione automatica delle pensioni – che ancora non è stata ufficialmente comunicata – dell’1,4%) dovrebbero essere 11,766,30 euro quello individuale e 23.532.60 quello coniugale”.
“Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, - aggiunge il deputato – per la verifica del limite reddituale viene considerato anche l’importo della pensione estera (o pro-rata), in aggiunta all’importo delle pensioni italiane. Per il tetto di reddito, non si calcolano i trattamenti di famiglia, la casa d’abitazione e pertinenze, i trattamenti di fine rapporto, i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. La decisione dell’Inps di escludere (nonostante secondo noi ne abbiano il diritto) dal pagamento dell’importo aggiuntivo di 154 euro i pensionati italiani residenti all’estero solo perché hanno richiesto la detassazione della loro pensione così come d’altronde previsto dalla normativa fiscale internazionale, appare giuridicamente infondata (non lo prevede nessuna disposizione legislativa nazionale e convenzionale) e inoltre non è giustificata da alcuna inferenza logico-deduttiva delle norme in vigore ed in particolare della stessa legge istitutiva della prestazione (e cioè della legge n. 388/2000, articolo 70, commi da 7 a 10) che non menziona restrizioni di natura fiscale ma solo reddituali. Tanto è vero che ai pensionati residenti all’estero che hanno chiesto la detassazione delle loro pensioni vengono comunque erogate la quattordicesima a luglio e le perequazioni automatiche tutti gli anni a partire dal mese di gennaio”.
“Non si capisce quindi – osserva Porta – perché non viene erogato invece l’importo aggiuntivo, alla luce soprattutto della considerazione che la detassazione in Italia non è affatto una agevolazione ma un semplice meccanismo per evitare una ingiusta doppia imposizione fiscale. Vengono colpiti da questa penalizzante decisione soprattutto i pensionati più poveri, ossia quelli residenti in America latina, le cui pensioni sono detassate in Italia e tassate nel Paese di residenza e i cui importi pensionistici complessivi sono spesso pari o inferiori al trattamento minimo italiano”.
“Continueremo ad adoperarci – conclude – affinchè il Governo, il Ministero del Lavoro e l’Inps finalmente chiariscano in maniera inequivocabile questa iniquità e rispondano alle nostre sollecitazioni e rivendicazioni”. (aise)