IL DECRETO SICUREZZA BIS È LEGGE

ROMA\ aise\ - Con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astensioni, l'Assemblea del Senato ha rinnovato ieri la fiducia posta dal Governo approvando definitivamente il Decreto Sicurezza bis (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica).
Hanno votato contro Pd e Leu, favorevoli Lega, M5S e Maie, non hanno partecipato al voto Fratelli d’Italia e Forza Italia.
Il provvedimento si compone di 27 articoli, suddivisi in tre Capi.
Il Capo I contiene disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica. L'articolo 1 prevede che il Ministro dell'interno - con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio - possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in caso di violazione delle leggi vigenti in materia di immigrazione, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982. L'articolo 2 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane. La sanzione consiste nel pagamento di una somma che, innalzata dalla Camera, va da 150.000 a un milione di euro. È inoltre disposta la responsabilità solidale dell'armatore. È prevista sempre la sanzione accessoria della confisca dell'imbarcazione.
L'articolo 3 rende possibile svolgere intercettazioni per acquisire notizie utili alla prevenzione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
La Camera ha introdotto l'articolo 3-bis che prevede l'arresto obbligatorio anche nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra.
L'articolo 4 destina risorse per le operazioni di polizia sotto copertura, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
L'articolo 5 prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione alla questura territorialmente competente delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
L'articolo 6 interviene sulla legge n. 152 del 1975 ("legge Reale"), con particolare riguardo al regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico: viene inasprita la pena se l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona avviene in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; è punito con la reclusione da 1 a 4 anni chi, nel corso della manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere; la Camera ha previsto che quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è invece della reclusione da 6 mesi a 2 anni. L'articolo 7 introduce circostanze aggravanti per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a un pubblico ufficiale, di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e ai suoi singoli componenti, per l'interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, devastazione e saccheggio, qualora le condotte siano poste in essere in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Il Capo II, comprendente gli articoli da 8 a 12-ter, riguarda il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza.
Con l'articolo 12 è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo per le politiche di rimpatrio, volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra UE. Il fondo ha una dotazione inziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro.
Il Capo III detta disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. (aise)