Cittadinanza: la Consulta respinge le questioni di legittimità costituzionale sulla nuova legge

ROMA\ aise\ - La Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, sulla nuova legge sulla cittadinanza (74/2025).
La nuova legge, entrata in vigore l’anno scorso, in deroga a quanto prevedevano le norme precedenti circa la trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza, dispone che “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza”, a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
La Corte Costituzionale ha dichiarato “non fondate” le censure con le quali il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava, da un lato, l’arbitrarietà della distinzione tra coloro che hanno chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e coloro che l’hanno chiesto dopo, e dall’altro, la lesione dei diritti, ritenendo che la norma in esame determinerebbe una “revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto intertemporale”.
La Corte ha dichiarato “non fondata” anche la questione sollevata per violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che attribuiscono la cittadinanza dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
Per la Consulta, inoltre, è “inammissibile” la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale “[n]essun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza”.
Infine, è stata dichiarata “inammissibile” la questione sollevata per violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), secondo il quale “[n]essuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino”.
Per conoscere le motivazioni nel dettaglio bisognerà attendere il deposito della sentenza. (aise)