Italia-Svizzera, il no al riconoscimento delle sentenze penali può essere impugnato – di Samuele Valente

ROMA\ aise\ - Nei rapporti giudiziari tra Italia e Svizzera, il rifiuto del Procuratore generale di promuovere il riconoscimento di una sentenza penale pronunciata dai giudici elvetici non è insindacabile. Chi chiede che una condanna definitiva emessa in Svizzera produca effetti nell’ordinamento italiano può ottenere il controllo del giudice sul diniego di avviare il relativo procedimento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 25766 del 9 luglio 2026, intervenendo sul rapporto tra l’articolo 730 del codice di procedura penale e le decisioni definitive pronunciate dalle autorità giudiziarie svizzere.
Nello specifico, la vicenda riguardava la richiesta di riconoscere in Italia due sentenze emesse dal Tribunale cantonale di Svitto. L’interessato intendeva far valere gli effetti delle decisioni elvetiche nel procedimento italiano, anche sotto il profilo del ne bis in idem, del computo della pena già espiata all’estero e della continuazione con condanne irrevocabili pronunciate in Italia. Il Procuratore generale aveva tuttavia rifiutato di promuovere il procedimento di riconoscimento. Secondo la Cassazione, tale diniego non resta sottratto al controllo giurisdizionale: l’interessato può proporre incidente di esecuzione dinanzi alla Corte d’appello competente, chiamata a verificare la legittimità del rifiuto.
La pronuncia chiarisce inoltre che la partecipazione della Confederazione svizzera allo spazio Schengen non determina l’applicazione del sistema europeo di reciproco riconoscimento delle sentenze penali, riservato agli Stati membri dell’Unione europea. Per le decisioni svizzere continua pertanto a operare la procedura ordinaria prevista dall’articolo 730 c.p.p., integrata dagli accordi bilaterali tra i due Paesi.
Il principio assume rilievo concreto per cittadini, professionisti e imprese coinvolti in procedimenti penali con elementi transfrontalieri. Le sentenze svizzere non producono automaticamente effetti in Italia, ma il diniego dell’autorità requirente di attivare il riconoscimento può essere sottoposto al vaglio del giudice, rafforzando le garanzie processuali nei rapporti tra Italia e Svizzera. (samuele valente\aise)