Validità carta identità cartacea: il decreto in Gazzetta

grafica Consolato generale d'Italia a Fiume

ROMA\ aise\ - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, che, all’articolo 11, contiene “disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica”. Con i Comuni e i Consolati in affanno per il rilascio delle Carte di identità elettroniche (le uniche valide dal 3 agosto come previsto dal Regolamento UE 1157/2019), il Governo ha deciso di approvare un decreto per prorogare la validità delle carte di identità cartacee dopo il 3 agosto ma solo “per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi”.
Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta si chiariscono quali sono le “determinate finalità” e si conferma che la Cic dopo il 3 agosto non sarà valida per l’espatrio: per quello servirà la Cie.
Nello specifico, relativamente alla validità delle carte d’identità cartacee, le stesse rimangono valide anche dopo il 3 agosto 2026 esclusivamente nei seguenti casi e con i seguenti limiti temporali:
– per l’identificazione delle parti contraenti in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione e ai fini del predetto rapporto contrattuale;
– ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica e comunque fino al 31 gennaio 2027.
È invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio. Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali.
Lo stesso articolo 11, ai commi 3 e 4, prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare a vista un documento d’identità provvisorio di validità, che avrà una validità non superiore a sei mesi; non sarà rinnovabile; dovrà essere conforme al modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione; dovrà essere restituito al Comune all’atto del ritiro della carta di identità elettronica.
Tale documento sarà valido anche ai fini dell’espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo.
I Comuni riceveranno ulteriori comunicazioni dal Ministero dell’Interno relativamente al modello e alle condizioni di rilascio e utilizzo del documento di identità provvisorio. (aise)