Assistenza sanitaria agli Aire extra Ue: il parere approvato dalla Commissione Bilancio

ROMA\ aise\ - Prosegue alla Camera l’iter della proposta di legge sull’assistenza sanitaria per gli iscritti all’Aire nei Paesi extra Ue che non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). Il testo, approvato a inizio aprile dalla Commissione Affari Sociali della Camera - che ha adottato come testo-base quello del deputato FdI Andrea Di Giuseppe ed esaminato sullo stesso argomento le proposte a prima firma Di Sanzo (Pd) e Onori (Az) – ha ottenuto ieri il parere favorevole con condizioni della Commissione Bilancio.
Presente ai lavori la sottosegretaria al Mef Lucia Albano, che ha illustrato ai deputati la relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in risposta ai chiarimenti avanzati dai deputati.
I costi per assicurare l'assistenza sanitaria agli iscritti Aire residenti nei Paesi extra Ue e che non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, ha riportato Albano, “sono compensati dai proventi derivanti dal contributo introdotto dall'articolo 2 della proposta di legge, il cui ammontare, pari a 2.000 euro annui, è stato quantificato sulla base della spesa pro capite annuale che lo Stato italiano programma per la fruizione, da parte di ogni cittadino italiano, di tutte le prestazioni sanitarie offerte dal Servizio sanitario nazionale”.
Questa spesa, ha spiegato, “è calcolata, secondo il criterio dei costi standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, applicando a tutte le regioni italiane il valore medio della spesa pro capite rilevata nelle regioni benchmark, che, per l'anno 2023, ultimo esercizio finanziario disponibile, è pari a circa 2.000 euro”.
“La congruità dell'ammontare del contributo introdotto dall'articolo 2 – ha aggiunto la sottosegretaria – è garantita anche dal fatto che nella platea dei soggetti ai quali la norma in argomento si rivolge sono inclusi coloro che già utilizzano, in forza della normativa vigente, le prestazioni di ricovero offerte dal Servizio sanitario nazionale entro novanta giorni dall'ingresso in Italia, senza che sia richiesto alcun corrispettivo”. Infine, Albano ha chiarito che “i procedimenti amministrativi connessi all'attuazione della legge e al monitoraggio dei relativi effetti non richiederanno l'istituzione di nuovi uffici o l'acquisizione di ulteriore personale. Quindi queste attività potranno essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Alla luce di queste considerazioni, il relatore del provvedimento in Commissione, Andrea Tremaglia (FdI), ha segnalato l'esigenza di “introdurre limitate modifiche al testo” con l’obiettivo di “prevedere un meccanismo di aggiornamento dell'ammontare del contributo introdotto dall'articolo 2”, cioè i duemila euro annui, e di “riformulare le disposizioni finanziarie” previste all'articolo 4.
La Commissione ha quindi approvato il parere proposto dal relatore.
Di seguito il testo.
La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1042 e abb., recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla quale si evince che:
i costi per assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini iscritti nell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, ai sensi dell'articolo 1, sono compensati dai proventi derivanti dal contributo introdotto dall'articolo 2, il cui ammontare, pari a 2.000 euro annui, è stato quantificato sulla base della spesa pro capite annuale che lo Stato italiano programma per la fruizione, da parte di ogni cittadino italiano, di tutte le prestazioni sanitarie offerte dal Servizio sanitario nazionale;
in particolare, la predetta spesa è calcolata, secondo il criterio dei costi standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, applicando a tutte le regioni italiane il valore medio della spesa pro capite rilevata nelle regioni benchmark, che, per l'anno 2023, ultimo esercizio finanziario disponibile, è pari a circa 2.000 euro;
la congruità dell'ammontare del contributo introdotto dall'articolo 2 è altresì garantita dal fatto che nella platea dei soggetti ai quali la norma in argomento si rivolge sono inclusi coloro che già utilizzano, in forza della normativa vigente, le prestazioni di ricovero offerte dal Servizio sanitario nazionale entro novanta giorni dall'ingresso in Italia, senza che sia richiesto alcun corrispettivo;
i procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del provvedimento in esame e al monitoraggio dei relativi effetti non richiederanno l'istituzione di nuovi uffici o l'acquisizione di ulteriore personale e, pertanto, le suddette attività potranno essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
rilevata l'esigenza di:
prevedere espressamente una modalità di aggiornamento dell'ammontare del contributo introdotto dall'articolo 2, comma 1, al fine di consentire di tenere conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, e della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente;
riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 al fine di prevedere che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo di cui al primo periodo può essere adeguato annualmente tenendo conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, e della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente: Art. 4. (Disposizioni finanziarie). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. (aise)