Europee: il voto degli italiani all’estero alla Camera
ROMA\ aise\ - Nella seduta di mercoledì la Commissione Affari Esteri della Camera ha iniziato l’esame dell’atto di Governo “Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo”, un provvedimento che viene emanato vista di ogni elezione per il rinnovo del Parlamento europeo e dunque necessario in vista della prossima tornata elettorale di giugno.
Alla presenza del vice ministro degli esteri Cirielli, il relatore Simone Billi (Lega) ha spiegato che l’obiettivo è “garantire le condizioni necessarie” per l'esercizio del voto degli elettori italiani che risiedano presso uno dei Paesi dell'Unione europea, con anticipo rispetto al voto sul territorio nazionale”.
All’estero – come confermato all’Aise dall’Ufficio II della Direzione generale per gli italiani all’estero della Farnesina – si voterà il 7 e l’8 giugno (non il 24 ed il 25 maggio come pubblicato sullo stenografico della seduta della Commissione - ndr), con un giorno di anticipo rispetto al voto nazionale (8-9 giugno) per permettere il trasferimento delle schede votate in Italia per lo spoglio in contemporanea con quello dei voti espressi in Patria.
Gli orari di apertura dei seggi saranno stabiliti con decreto di prossima emanazione e dipenderanno dalla loro distribuzione sul territorio delle circoscrizioni consolari.
Nella sua relazione, Billi ha evidenziato che le intese, come previsto dall'articolo 25 della legge n. 18 del 1979, devono “garantire il rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei princìpi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto nonché l'assenza di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda o alle operazioni elettorali”.
Sempre l’articolo 25, ha proseguito Billi, “stabilisce che la procedura sia così articolata: il Governo italiano raggiunge intese con ciascun Paese dell'Unione e tali intese dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi a quello italiano; il Governo, sentito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, accerta che si siano verificate le condizioni previste dalla legge e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad emanare un comunicato attestante, per ciascun Paese dell'Unione, che sono state raggiunte le intese. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di tale comunicato è condizione necessaria all'esercizio del diritto di voto nel territorio degli altri Stati; successivamente il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emana norme di attuazione delle intese citate”.
Ricordato, quindi, che i connazionali residenti in altro Paese membro dell'Unione possono votare per i candidati di quel Paese nel comune di residenza all’estero, presentando al sindaco di quel comune domanda di iscrizione in un’apposita lista, sia per i candidati italiani nei seggi allestiti dalla Farnesina – opzione questa valida anche per i temporaneamente all’estero che ne facciano richiesta entro il 21 marzo – Billi ha spiegato che il provvedimento “contiene i testi della richiesta, formalizzata con nota verbale dalle rappresentanze diplomatiche italiane ai Governi degli Stati membri dell'Unione europea; le risposte fornite anch'esse con nota verbale da parte dei rispettivi Governi nonché lo schema di comunicato del MAECI attestante il raggiungimento delle intese. Nelle note verbali inviate dalle rappresentanze diplomatiche italiane si richiede espressamente l'autorizzazione a svolgere le operazioni elettorali a favore dei cittadini italiani residenti negli Stati dell'UE, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione italiana e segnatamente dalla menzionata legge n. 18 del 1979”.
La maggior parte degli Stati “si è limitata ad accogliere le condizioni indicate nella nota verbale di parte italiana”, mentre dieci Paesi hanno posto alcune condizioni.
Si tratta di Austria, Belgio, Estonia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia.
L’Austria “ha confermato che non sussistono obiezioni di principio, a condizione di reciprocità rispetto allo svolgimento di elezioni austriache sul territorio italiano”.
Il Belgio “ha rammentato che la campagna elettorale e le stesse elezioni devono essere organizzate internamente in seno alle comunità italiane in Belgio, senza ricorso ai mezzi di comunicazione di massa”.
L'Estonia “ammette che i seggi siano costituiti solo nella sede della rappresentanza diplomatica o di consolati onorari. La campagna elettorale e l'informazione ai connazionali dovranno rispettare la normativa locale”.
La Germania “indica che le operazioni elettorali devono essere circoscritte ai locali delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari di carriera e dei consolati onorari. L'istituzione di ulteriori seggi elettorali può essere comunque ammessa su espressa richiesta giustificata da motivazioni eccezionali”.
La Lettonia “garantisce lo svolgimento delle procedure elettorali a condizione che i seggi siano istituiti all'interno dei locali della rappresentanza diplomatica. In materia di propaganda e comunicazione elettorale dovrà essere osservata la legislazione lettone, con particolare riguardo all'uso anche della lingua locale”.
Il Lussemburgo “ha confermato tutte le garanzie richieste, effettuando alcune precisazioni. La possibilità di svolgere propaganda elettorale in lingua italiana attraverso i media non dovrà comportare alcun obbligo o onere finanziario a carico delle Autorità locali e dovrà essere evitato ogni rischio di confusione tra le elezioni europee organizzate dall'Ambasciata e quelle organizzate dalle Autorità lussemburghesi. Circa la possibilità di istituire sezioni elettorali all'esterno dei locali sede della rappresentanza diplomatica, l'Ambasciata è invitata a limitare, per quanto possibile, l'istituzione dei seggi all'interno della Sede stessa, pur sottolineando che le Ambasciate possono stringere accordi con i Comuni per predisporre seggi supplementari. In ogni caso, i seggi istituiti dalle autorità locali e quelli organizzati dall'Ambasciata dovranno essere installati in luoghi diversi, onde evitare, anche in questo caso, ogni possibile rischio di confusione tra gli elettori. È consentita l'esposizione di manifesti di propaganda elettorale almeno 48 ore prima del voto, a condizione che la normativa locale in materia venga rispettata e che non siano affissi in prossimità di quelli relativi alle elezioni dei membri spettanti al Lussemburgo”.
I Paesi Bassi “hanno confermato la possibilità di costituire i seggi sia nei locali dell'Ambasciata che al di fuori della sede diplomatico-consolare. In entrambi i casi l'Ambasciata dovrà comunicare alle autorità olandesi – a mezzo di Nota verbale – luogo, date, orari e numero presunto di elettori per ciascun seggio istituito”.
La Repubblica Ceca “ammette la costituzione di seggi elettorali esclusivamente all'interno dei locali dell'Ambasciata”.
La Slovacchia “conferma che le sezioni elettorali potranno essere costituite presso i locali dell'Ambasciata e dell'Istituto di Cultura”.
La Slovenia “conferma che lo svolgimento delle operazioni di voto dovrà avvenire nei locali dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana o del Consolato Generale d'Italia a Capodistria. L'eventuale campagna elettorale da parte di soggetti politici italiani, nonché l'informazione degli elettori da parte delle strutture diplomatico-consolari, è consentita nei locali dell'Ambasciata e del Consolato Generale oppure nei locali delle associazioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché attraverso i rispettivi siti web”.
Il deputato, concludendo, ha preannunciato la presentazione di un parere favorevole sul provvedimento. (aise)