Imu e Aire: parere favorevole anche dagli Affari Costituzionali

ROMA\ aise\ - Nella seduta di ieri la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato un parere favorevole alla proposta di legge che elimina il pagamento dell’Imu su una abitazione che i residenti all’estero posseggono in Italia.
Il relatore Francesco Michelotti (FdI) ha illustrato brevemente il testo ai colleghi («Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero») spiegando, appunto, che il testo adottato dalla Commissione Finanze intende “modificare il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale immobile, infatti, ai fini dell'imposta municipale, viene assimilato all'abitazione principale”.
Chiarite le modifiche alla disciplina dell'imposta di registro anche alla luce del cosiddetto decreto “Salvainfrazioni” entrato in vigore dopo la presentazione della legge, Michelotti ha spiegato ai colleghi di aver formulato un parere in cui si chiede la soppressione del secondo comma del testo, ormai superato alla luce delle nuove norme in vigore.
Infine, il relatore ha riportato che il testo “quantifica gli oneri derivanti dalle norme in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”.
La Commissione ha quindi approvato il parere favorevole proposto dal relatore.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 956, recante «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero», e le abbinate proposte di legge C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748;
rilevato che:
la proposta di legge – adottata come testo base dalla Commissione Finanze e non modificata nel corso dell'esame – è costituita da un solo articolo, ed è volta a modificare il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso (articolo 1, comma 1);
inoltre, la proposta modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnatamente novellando la lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini «emigrati all'estero» come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge (articolo 1, comma 2);
infine, la proposta quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (articolo 1, comma 3);
constatato che:
la formulazione della lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sulla quale interviene l'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, è stata modificata, successivamente alla presentazione della proposta di legge, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 e che conseguentemente l'agevolazione è ora riconosciuta all'acquirente che si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro purché abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
la proposta di legge attiene alla materia, di competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986”. (aise)