Imu e Aire: via libera anche dalla Commissione Esteri

ROMA\ aise\ - Anche la Commissione Affari Esteri della Camera ha dato parere favorevole alla proposta di legge che elimina il pagamento dell’Imu sull'abitazione che i residenti all’estero posseggono in Italia.
Il via libera al testo – all’esame della Commissione Finanze – è giunto nella seduta di ieri: la relatrice, Elisabetta Gardini (FdI), ha ricordato che la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge a prima firma Ricciardi (Pd) cui sono state via via abbinate le altre iniziative legislative presentate da deputati di tutti gli schieramenti, tutti concordi nel chiedere l’eliminazione dell’Imu per la prima casa posseduta in Italia dagli iscritti Aire.
Gardini ha ricordato che i connazionali all’estero hanno goduto dell’esenzione fino al 2020 e che nel 2021 la legge di bilancio previse il dimezzamento della tassa solo per i pensionati all’estero, mentre quella per l'anno 2022, sempre per i pensionati, prevedeva limitatamente al 2022 la riduzione della misura dell'IMU al 37,5 per cento.
Con la proposta di legge, ha aggiunto, si chiede l’esenzione dell’Imu per tutti gli Aire – non solo pensionati – a condizione che la casa sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Chiarite le modifiche alla disciplina dell'imposta di registro anche alla luce del cosiddetto decreto “Salvainfrazioni” entrato in vigore dopo la presentazione della legge, Gardini ha spiegato ai colleghi di aver formulato un parere in cui si chiede la soppressione del secondo comma del testo, ormai superato alla luce delle nuove norme in vigore.
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge, ha concluso, sarebbero 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità per il 2015.
La relatrice ha quindi presentato una proposta di parere favorevole.
Nel breve dibattito che ne è seguito, Fabio Porta (Pd), ha espresso a nome del proprio gruppo un “convinto sostegno al provvedimento in esame, ringraziando il presentatore, e soddisfazione per la generale condivisione dei suoi contenuti”. Il parlamentare eletto in Sud America ha sottolineato “l'importanza delle norme in esame in quanto esse non sono solo un riconoscimento nei confronti della comunità italiana all'estero, ma rappresentano anche un investimento, poiché possono favorire gli investimenti degli emigrati e dei discendenti di emigrati nelle aree di origine”.
Sulla stessa linea Simone Billi (Lega) che, nel ringraziare Toni Ricciardi, primo firmatario della proposta di legge, e i colleghi eletti all’estero per l'impegno profuso, ha rilevato che “il tema è particolarmente sentito dalla comunità italiana all'estero. Credo che la cancellazione o riduzione dell'IMU nei termini individuati dalla proposta di legge costituirà un incentivo al turismo e alla permanenza degli emigrati italiani nei paesi di origine, incentivando l'economia dei territori”. Il deputato eletto in Europa, infine, ha sottolineato che “la tassazione prevista dalle normative vigenti incide pesantemente sulla popolazione italiana all'estero, in particolare su coloro, che, emigrati negli anni '50 e '60, vivono di trattamenti pensionistici”.
Ultimo ad intervenire Andrea Di Giuseppe (FdI) che ha ringraziato i colleghi eletti all'estero e sottolineato “la trasversalità della proposta di legge in esame e di quelle abbinate” auspicando “una rapida approvazione del provvedimento in Assemblea”.
La Commissione ha quindi approvato all'unanimità la proposta di parere della relatrice.
Il testo
“La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminata la proposta di legge C. 956, recante «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero», e le abbinate proposte di legge C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748;
rilevato che:
la proposta di legge modifica il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, da loro posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso (articolo 1, comma 1);
inoltre, la proposta modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnatamente novellando la lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini «emigrati all'estero» come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge (articolo 1, comma 2);
preso atto che:
la proposta quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
segnalata l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,
esprime
PARERE FAVOREVOLE”. (aise)