Legge elettorale: la Commissione Bilancio chiede chiarimenti sul voto all’estero

ROMA\ aise\ - La Commissione Bilancio della Camera ha iniziato ieri, in sede consultiva, l’esame della Legge elettorale all’esame del Parlamento. Alla presenza della sottosegretaria all’economia Lucia Albano, la relatrice Ylenja Lucaselli (FdI) ha illustrato il testo ai colleghi ricordando, in primis, che “né il testo originario del provvedimento né il nuovo testo e le proposte emendative ad esso riferite che sono state approvate durante l'esame in sede referente sono corredati di relazione tecnica”.
Richiamato per sommi capi il contenuto dei sei articoli che compongono il testo, Lucaselli ha richiamato l’ambito di interesse della Commissione e cioè che le amministrazioni coinvolte rispettino la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 6 della riforma di legge. La deputata si è soffermata in particolare sull’articolo 4 che riguarda il voto all’estero: visto che l’articolo “demanda all'adozione di un regolamento la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003” per la relatrice “dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti ad assicurare che i princìpi a cui il medesimo regolamento dovrà attenersi siano coerenti con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella stessa norma, a prescindere dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009”.
Quanto ai profili di copertura finanziaria, ha aggiunto, “il comma 2 dell'articolo 4 dispone che lo schema di regolamento volto alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, debba essere corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura prevedendo, altresì, l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Fermo restando che la normativa di rango secondario deve necessariamente muoversi all'interno della cornice finanziaria prevista da norme di rango primario, la disposizione in esame non appare conforme alla vigente normativa contabile in quanto il predetto articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 è volto a disciplinare esclusivamente le modalità con cui assicurare la copertura finanziaria dei decreti legislativi per i quali, al momento del conferimento della delega legislativa, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari, in ragione della complessità della materia trattata”.
Prendendo la parola, la sottosegretaria Albano ha segnalato che “sono tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”. la sottosegretaria si è quindi riservata di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in un’altra seduta della Commissione. (aise)