Servizi consolari: il ddl all’esame del Senato

ROMA\ aise\ - Approvato dalla Camera il 14 ottobre scorso il ddl “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero” è ora all’esame del Senato. Nella seduta di ieri, la Commissione Affari Esteri ha avviato l’esame del testo cui è stata abbinata la proposta di legge a prima firma La Marca “Delega al Governo in materia di disciplina della rete consolare onoraria”.
Come testo base la Commissione, su proposta della presidente Craxi, ha adottato il ddl del Governo poichè “già approvato dalla Camera e contenente una disciplina più omnicomprensiva della materia”.
Relatore in Commissione, Roberto Menia (FdI) ha illustrato le norme contenute del disegno di legge, così come modificato dal passaggio a Montecitorio.
“L'articolo 1 - parzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - contiene disposizioni volte all'istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana iure sanguinis, ora affidati agli uffici consolari”, ha spiega Menia. Le nuove disposizioni “riducono le competenze degli Uffici consolari in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, stabilendo come essi abbiano la sola competenza di accertare il mantenimento della cittadinanza italiana, rilasciando il relativo certificato, da parte di persone residenti nella circoscrizione e già riconosciute come cittadini, nonché di riconoscere il possesso della cittadinanza per i minori d'età residenti nella circoscrizione e figli di cittadini già precedentemente riconosciuti come tali”. Il ddl, inoltre, prevede che “ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci in merito al riconoscimento della cittadinanza italiana, le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero siano presentate direttamente presso un ufficio di livello dirigenziale generale istituito all'interno del Maeci. Limitatamente alla trattazione di queste domande e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'Ufficio e i Capi delle strutture dirigenziali esercitano i poteri conferiti rispettivamente all'autorità consolare e al Capo dell'ufficio consolare, anche ai fini della delegabilità delle relative funzioni”.
Il secondo articolo, ha aggiunto Menia, “introduce una modifica di carattere procedurale alla disciplina in materia di legalizzazione delle firme degli atti esteri da far valere in Italia”, mentre l'articolo 3 “introduce numerose modifiche alla legge n. 470 del 1988 riguardante l'Anagrafe e il censimento degli italiani all'estero e al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 323 del 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure superate e adeguare ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE)”.
Gli articoli 4 e 5 “dettano disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio. In particolare, l'articolo 4 introduce modifiche di carattere procedurale, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni normative nel frattempo intercorse”. L'articolo 5, invece, “introduce con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la carta d'identità sia titolo valido per l'espatrio se non sussista una condizione che legittimi il diniego o il ritiro del passaporto e che, in tal caso, sulla carta d'identità sia apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio". I commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo, introdotti durante l'esame in sede referente, prevedono che i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE possano presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica presso i comuni, secondo modalità organizzative e tecniche stabilite dal Ministero dell'interno e dal MAECI”.
Seguono norme “organizzative, finali e finanziarie”. L’articolo 7, anch'esso modificato durante l'esame alla Camera, “reca la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, in particolare di quelli derivanti dagli obblighi assunzionali, di formazione e di funzionamento degli uffici” della Farnesina, “pari a euro 11.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028”.
Nella discussione generale è intervenuta solo Francesca La Marca (Pd) che ha illustrato il suo ddl ai colleghi.
Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato a giovedì 27 novembre, alle 12.00. (aise)