Cittadinanza: il testo della mozione – La Marca (Pd)

ROMA\ aise\ - Come annunciato nei giorni scorsi, Francesca La Marca, senatrice Pd eletta in Centro e Nord America, ha depositato una mozione in Senato per consentire a tutti coloro che sono cittadini italiani o che riacquistano la cittadinanza nella finestra prevista dalla normativa di trasmettere la cittadinanza iure sanguinis fino a due generazioni.
La mozione è stata sottoscritta da 17 colleghi Pd tra cui l’eletto all’estero Giacobbe.
Il testo.
“Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, ha introdotto rilevanti modifiche al sistema di riconoscimento e trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, incidendo su un principio storicamente consolidato dell'ordinamento italiano, rappresentato dalla trasmissione della cittadinanza in linea retta, senza limiti generazionali;
in evidente discontinuità con la tradizione giuridica italiana, il nuovo impianto normativo limita il riconoscimento della cittadinanza per discendenza ai soli casi in cui il richiedente abbia un genitore o un nonno nato in Italia, che sia o sia stato in possesso della sola cittadinanza italiana al momento del decesso, introducendo un sistema decisamente più restrittivo nell'accesso allo status civitatis;
la "riforma", priva di un adeguato regime transitorio, ha prodotto e produce effetti anche su situazioni già maturate, prevedendo la perdita della cittadinanza per i soggetti nati all'estero prima del 28 marzo 2025 che non abbiano presentato istanza entro il 27 marzo 2025, fissando di fatto un termine di decadenza molto ristretto, con conseguente compressione dei principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento;
il meccanismo determina, anche secondo numerosi autorevoli commentatori, un effetto sostanziale di "tagliola", che incide irragionevolmente sull'esercizio del diritto al riconoscimento della cittadinanza da parte di migliaia di discendenti di emigrati italiani;
il decreto-legge incide in modo retroattivo su diritti fondamentali, ha fissato la data per un'improvvisa e sostanziale revoca dello status di cittadino addirittura due giorni prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza alcun periodo di salvaguardia o anche solo disponendo, come sarebbe stato doveroso, solo per l'avvenire;
in ogni caso, si è intervenuto senza preoccuparsi in alcun modo di ricercare soluzioni intermedie o temporanee, idonee a favorire il bilanciamento di esigenze e interessi contrastanti, ma tutti egualmente rilevanti: infatti, ferma restando la necessità di contrastare le degenerazioni, che comunque si potrebbero evitare introducendo criteri come la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, si sono tradite le aspettative delle comunità di italiani all'estero che intendono poter trasmettere la cittadinanza ai loro discendenti;
il decreto-legge ha introdotto disposizioni poco chiare e di scarsa qualità tecnica, idonee a generare difficoltà sul piano interpretativo e applicativo, determinando, nei fatti, un grave vulnus alla qualità sostanziale della legislazione e incidendo, in termini generali, sul fondamentale principio di certezza del diritto;
nei casi di doppia cittadinanza, poi, le disposizioni prevedono che il cittadino italiano non possa trasmettere automaticamente la cittadinanza ai figli minorenni nati all'estero, subordinando tale riconoscimento a una preventiva dichiarazione di volontà del genitore, con la conseguenza che il minore non acquisisce la cittadinanza per nascita, ma per beneficio di legge, con effetti anche sulla successiva trasmissibilità;
il vigente impianto normativo ha riaperto una finestra per il riacquisto della cittadinanza a favore degli ex cittadini nati o già residenti in Italia che l'abbiano perduta ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, escludendo che tale riacquisto produca effetti automatici sui discendenti e interrompendo il principio di continuità familiare nello status civitatis anche nelle ipotesi di recupero dello status originario;
la giurisprudenza di merito ha già evidenziato rilevanti profili di criticità della riforma: in particolare il Tribunale di Torino ha sollevato dubbi in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, contestando l'arbitrarietà della distinzione temporale tra richiedenti e la possibile lesione dei diritti acquisiti, nonché l'effetto retroattivo della disciplina; ulteriori questioni di legittimità sono state sollevate dai Tribunali di Mantova e di Campobasso e risultano tuttora pendenti dinanzi alla Corte costituzionale;
anche se la Corte costituzionale, con le prime decisioni intervenute, ha dichiarato le questioni sollevate in parte inammissibili e in parte non fondate, non ha escluso in termini generali la possibilità di ulteriori profili di scrutinio su fattispecie diverse o su specifiche applicazioni della normativa;
considerato che:
l'assetto normativo attuale, caratterizzato da formulazioni non sempre univoche e da criteri non pienamente determinati rispetto alla molteplicità dei casi concreti, ha generato rilevanti criticità applicative, alimentando incertezza e confusione nell'interpretazione della normativa da parte delle comunità italiane all'estero;
le criticità degli uffici consolari e amministrativi, già strutturalmente legate a carenze di personale, risorse e strumenti organizzativi, sono state aggravate dall'impatto della riforma, che ha imposto un rapido adeguamento a nuove procedure, con conseguente sospensione o rimodulazione di servizi e ricadute sull'efficienza amministrativa e sull'utenza interessata;
nella vigente cornice normativa, la cittadinanza italiana, quale elemento di continuità giuridica e identitaria tra l'Italia e le comunità italiane nel mondo, rischia di essere progressivamente ricondotta a un criterio prevalentemente legato alla nascita sul territorio nazionale, con il conseguente indebolimento del modello fondato sulla discendenza e sulla trasmissione intergenerazionale dello status civitatis;
migliaia di cittadini italiani divenuti tali per naturalizzazione, acquisto per beneficio di legge, matrimonio o per condizioni di residenza durante la minore età con genitore naturalizzato si trovano oggi nella condizione di non poter trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti, con conseguente frattura del principio di continuità familiare;
la misura drastica esclude automaticamente tantissimi italodiscendenti nel mondo, anche laddove sussistano legami autentici e profondi con il nostro Paese,
impegna il Governo:
1) a valutare l'opportunità di rivedere, alla luce delle numerose criticità emerse, la disciplina in materia di cittadinanza, con particolare riferimento ai meccanismi di trasmissione per discendenza, al fine di superare l'attuale impostazione restrittiva e garantire maggiore coerenza con il principio di continuità dello status civitatis;
2) a valutare l'opportunità di prevedere che la cittadinanza italiana possa essere trasmessa fino alla seconda generazione anche da parte di chi l'abbia acquisita o riacquisita in tutte le ipotesi previste dall'ordinamento (naturalizzazione, matrimonio, beneficio di legge, riacquisto ai sensi della normativa vigente), con particolare riferimento ai soggetti che abbiano riacquisito la cittadinanza ovvero che siano in possesso dei requisiti per il riacquisto nel periodo previsto dalla normativa, assicurando una disciplina omogenea e non discriminatoria rispetto alla cittadinanza per nascita;
3) a valutare l'opportunità di assicurare che ogni intervento di modifica al sistema di trasmissione della cittadinanza sia accompagnato da criteri chiari, uniformi e non retroattivi, idonei a disciplinare in modo puntuale tutte le fattispecie rilevanti, al fine di garantire certezza del diritto, uniformità applicativa e tutela effettiva dell'affidamento dei discendenti italiani nel mondo”. (aise)