Infrazione contro l’Italia sullo sconto Imu-Tari per i pensionati all’estero/ Porta (Pd): norma giusta, conclusioni sbagliate

ROMA\ aise\ - “Ennesima procedura di infrazione contro l’Italia da parte della Commissione europea in materia di agevolazioni fiscali per i pensionati residenti all’estero per quanto riguarda l’esenzione parziale dell’imposta municipale IMU e la tassa sui rifiuti Tari. Come è noto uno sconto delle imposte viene attualmente concesso ai titolari di pensione in regime internazionale con l’Italia proprietari di immobili in Italia che così usufruiscono (su un solo immobile ad uso abitativo non locato) di una riduzione nella misura del 50% per l’Imu e di due terzi per la Tari”. A darne notizia è stato il deputato del Pd eletto in Sud America, Fabio Porta.
La Commissione europea ha infatti inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2025)4015) sostenendo che “la normativa italiana non rispetta il diritto comunitario sancito dai regolamenti europei sulla libera circolazione delle persone e sulla libertà di stabilimento perché prevede che i pensionati in questione (non residenti in Italia) possano beneficiare degli sconti solo a condizione che risiedano nel Paese estero che paga il pro-rata; e che abbiano contribuito sia al sistema previdenziale italiano sia a un sistema di sicurezza sociale straniero con cui vige un accordo internazionale con l’Italia dimenticando così di includere nelle agevolazioni i pensionati residenti all’estero proprietari di immobili in Italia i quali non sono titolari di pensione in convenzione ma hanno comunque lavorato e contribuito ai sistemi di sicurezza sociale di Organizzazioni internazionali”.
Per spiegare meglio, Porta ha detto: “la Commissione sostiene che il diritto alle agevolazioni fiscali deve essere concesso (perché attualmente – secondo la Commissione – la legge in vigore non lo consente) anche a coloro i quali non risiedono nel Paese estero che paga il pro-rata ma in un altro Paese e a coloro i quali sono residenti all’estero e sono pensionati di organizzazioni internazionali, che sarebbero discriminati per il solo fatto di aver esercitato il loro diritto di trasferirsi in un altro Stato membro dell'UE/SEE o di aver lavorato per un'organizzazione internazionale nel corso della loro carriera professionale”.
L'Italia, ha spiegato ancora il deputato del Pd, “dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato e deferire l’Italia alla Corte europea di giustizia”.
“Tuttavia”, ha evidenziato il deputato dem: “secondo noi la Commissione europea non ha interpretato correttamente la norma in vigore e ha tratto quindi le conclusioni sbagliate. Non è affatto vero, infatti, che la norma preveda che i pensionati beneficiari delle agevolazioni debbano risiedere nel Paese estero che eroga il pro-rata di pensione. Ecco il testo della legge (art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio per il 2021) che non lascia dubbi in materia: “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria … è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti … è dovuta in misura ridotta di due terzi”. La locuzione “residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia” infatti non significa – come sostenuto sbagliando dalla Commissione - che la legge prevede che essi devono risiedere nel Paese estero che eroga il pro-rata ma più semplicemente significa che devono risiedere all’estero – in qualunque Paese cioè – e non in Italia. Paradossalmente lo stesso errore interpretativo lo ha fatto nella Risoluzione 5/DF del 2021 il Dipartimento delle Finanze del MEF che in un passaggio della Risoluzione afferma che uno dei requisiti per aver diritto agli sconti fiscali è che sussista la residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia” indicando – ma abbiamo visto sbagliando – che quella locuzione significa che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione. Ma il legislatore aveva già previsto possibili rilievi della Commissione scrivendo appunto tale locuzione, che in realtà non vincola affatto il pensionato (come sostiene ora erroneamente la Commissione e come aveva sostenuto nel 2021 erroneamente anche il Dipartimento delle Finanze) a risiedere nello Stato che eroga il pro-rata violando così i principi della libera circolazione”.
Per Porta ora si è creata “una situazione paradossale”: “la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia che deriva da una interpretazione sbagliata delle norme in vigore con il supporto indiretto del Dipartimento delle Finanze del MEF che a sua volta aveva interpretato inesattamente la legge. Rimane il fatto che le agevolazioni fiscali non sono state messe in discussione dalla Commissione ma solo un vincolo di residenza che in realtà la legge non prevede”.
Per l’eletto all’estero sarà dunque interessante “seguire gli sviluppi della controversia e vedere come l’Italia risponderà alle carenze segnalate dalla Commissione in un contesto di totale confusione interpretativa da entrambe le parti. Sul secondo rilievo della Commissione contro la legge del 2021 che i pensionati di Organizzazioni internazionali non abbiano diritto alle agevolazioni fiscali di Imu e Tari sugli immobili da essi posseduti in Italia possiamo solo sottolineare che non erano tali soggetti l’obiettivo del legislatore ma bensì i vecchi emigrati italiani andati a lavorare all’estero con grandi sacrifici”.
Porta ha infine assicurato di attivarsi a livello politico e legislativo “se e quando necessario”, ricordando che il Partito democratico ha avviato numerose iniziative per “migliorare la normativa in questa materia”. (aise)