Istituzioni europee comuni per sfide comuni: Billi (Lega) interviene all’European Patent Litigators Association

MILANO\ aise\ - “L’innovazione ha sempre attraversato i confini. La tutela della proprietà intellettuale si è progressivamente evoluta per seguire questa realtà. La storia del diritto brevettuale è anche una storia di cooperazione internazionale e di progressiva armonizzazione giuridica. Per oltre 140 anni, i Governi hanno progressivamente riconosciuto che l’innovazione non poteva svilupparsi pienamente all’interno di sistemi giuridici frammentati”. Così è iniziato l’intervento di Simone Billi, deputato della Lega eletto in Europa, durante il suo discorso all’Annual Meeting della European Patent Litigators Association, tenutosi a Milano nelle scorse ore e che aveva come tema “Roles of National Goverments in the Establishment of the Unified Patent Court”.
Billi ha quindi iniziato il suo discorso elencando le “importanti tappe” che “hanno gradualmente plasmato il quadro internazionale della proprietà intellettuale”: la Convenzione di Parigi che “per la protezione della proprietà industriale del 1883 ha stabilito principi fondamentali della tutela internazionale della proprietà industriale, tra cui il principio di trattamento nazionale e il diritto di priorità”; poi la Convenzione di Berna che “del 1886 ha rafforzato la protezione internazionale del diritto d’autore”; quella di Strasburgo che “del 1963 ha contribuito all’armonizzazione dei principi sostanziali del diritto brevettuale”; quella di Stoccolma che nel 1967 “ha istituito l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, oggi una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite”; poi il “Patent Cooperation Treaty”, firmato a Washington nel 1970, che “ha creato un quadro internazionale che consente agli inventori di richiedere protezione brevettuale internazionale attraverso una singola procedura di deposito”; poi ancora l’Accordo di Strasburgo del 1971 che “ha istituito la Classificazione Internazionale dei Brevetti”; la Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973 che “ha istituito l’Organizzazione Europea dei Brevetti e introdotto un sistema centralizzato per la concessione dei brevetti europei”; e infine oggi, dove “l’Organizzazione Europea dei Brevetti riunisce 39 Stati membri” e dove “l’Accordo TRIPS del 1994 ha contribuito allo sviluppo di standard internazionali comuni in materia di protezione ed enforcement della proprietà intellettuale”.
“La legislazione europea – ha spiegato il deputato leghista - ha ulteriormente rafforzato il processo di armonizzazione, inclusa la Direttiva 2004/48/CE sull’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale e il quadro normativo relativo alla protezione del software attraverso le Direttive 91/250/CEE e 2009/24/CE. Il Tribunale Unificato dei Brevetti deve quindi essere considerato all’interno di questo più ampio percorso storico. Non è nato in isolamento. Rappresenta uno degli sviluppi istituzionali più ambiziosi all’interno di un processo internazionale”.
Ma “qual era l’obiettivo del TUB fin dall’inizio?”, si è chiesto il deputato: “certezza del diritto, riduzione della frammentazione, sostegno all’innovazione. Tuttavia, l’istituzione del TUB richiedeva qualcosa di particolarmente ambizioso: che cosa? Non semplicemente l’armonizzazione delle regole; ma la creazione di una istituzione giudiziaria comune tra diversi Paesi; una infrastruttura giuridica condivisa. Un sistema che richiedeva ai Governi di cooperare non solo politicamente. Ma anche istituzionalmente. E costituzionalmente”.
Per decenni l’Europa ha affrontato una sfida strutturale”, ha proseguito ancora Billi. “L’innovazione attraversava sempre più i confini. Anche i brevetti europei venivano esaminati e concessi centralmente nell’ambito della Convenzione sul Brevetto Europeo. Tuttavia, l’enforcement rimaneva frammentato. I titolari di brevetti dovevano frequentemente avviare contenziosi separati davanti a diversi tribunali nazionali. I procedimenti paralleli aumentavano la complessità. Decisioni divergenti creavano incertezza. I costi aumentavano. L’efficienza diminuiva. I Governi europei hanno progressivamente riconosciuto che politica dell’innovazione, competitività industriale e infrastruttura giuridica erano diventate sempre più interconnesse. La questione non riguardava più soltanto la protezione brevettuale. La questione riguardava la capacità dell’Europa di rimanere competitiva a livello globale. In questo contesto, gli Stati membri partecipanti hanno firmato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti il 19 febbraio 2013. L’Accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 giugno 2013, rimane il fondamento costituzionale del sistema”.
Che cosa ha istituito l’UPCA?”, si è ulteriormente chiesto Billi. “Una Corte di Primo Grado; una Corte d’Appello con sede a Lussemburgo; una Cancelleria; e il Centro Brevettuale di Mediazione e Arbitrato”.
“I Governi partecipanti” secondo il deputato eletto all’estero, “hanno accettato qualcosa di politicamente impegnativo. Hanno accettato di condividere parte del sistema giudiziario per le controversie brevettuali. Hanno accettato regole comuni e tribunali comuni per le controversie in materia di brevetti. Ciò ha richiesto fiducia. Compatibilità costituzionale. Legittimazione parlamentare. E un impegno politico di lungo periodo. Oggi 18 Stati membri hanno ratificato l’UPCA, consentendo al sistema di diventare operativo e di evolversi progressivamente come quadro giudiziario comune europeo”.
Per fare un esempio, Billi ha parlato del caso della Germania, etichettata dal deputato come “l’esempio più chiaro di perseveranza governativa a sostegno dell’istituzione del TUB”. “La Germania ha firmato l’UPCA nel 2013. Nel marzo 2017 la Germania ha adottato la legge di ratifica. Successivamente sono stati presentati ricorsi costituzionali davanti al Bundesverfassungsgericht. La decisione più significativa è arrivata il 13 febbraio 2020. Caso 2 BvR 739/17. La Corte Costituzionale Federale tedesca ha annullato la legge di ratifica. È importante sottolineare che la Corte non ha dichiarato il TUB incompatibile con i principi costituzionali. Piuttosto, ha ritenuto che l’approvazione parlamentare non avesse soddisfatto la maggioranza costituzionalmente richiesta. Successivamente la Germania ha adottato una nuova legislazione. Il Bundestag ha approvato le nuove misure di ratifica. Il Bundesrat ha completato il processo legislativo. Sono seguiti ulteriori ricorsi costituzionali. Infine la Germania ha depositato il proprio strumento di ratifica il 17 febbraio 2023, avviando la fase finale prima dell’entrata in vigore del TUB. La Germania ha dimostrato una lezione importante. Lo sviluppo istituzionale europeo richiede solidità costituzionale. Le grandi riforme istituzionali richiedono legittimazione democratica. E i Governi svolgono un ruolo fondamentale nel garantire entrambe”.
La Francia ha contribuito in modo diverso – ha spiegato ancora Billi -, ma altrettanto decisivo. Se la Germania ha dimostrato resilienza costituzionale, la Francia ha dimostrato continuità e impegno istituzionale di lungo periodo. La Francia ha ratificato l’UPCA nella fase iniziale. Parigi è stata designata dall’articolo 7 dell’UPCA quale sede della Divisione Centrale. La Francia ha sostenuto con continuità l’integrazione brevettuale europea. Durante le negoziazioni e le fasi di implementazione, la cooperazione franco-tedesca ha rappresentato un elemento stabilizzatore. I grandi sviluppi istituzionali dipendono spesso da Governi disposti a garantire continuità e impegno di lungo periodo. Il TUB non ha fatto eccezione. I Governi hanno inoltre riconosciuto un’altra realtà istituzionale. Firmare trattati non basta. Le istituzioni devono diventare operative”. E “che cosa serviva per rendere operativo il TUB? Nominare i giudici; far funzionare le strutture amministrative; rendere operativi i sistemi informatici; rendere operative anche le Rules of Procedure”.
È per questo motivo, secondo Billi, che “i Governi hanno istituito il Protocollo di Applicazione Provvisoria. Il Protocollo è entrato in vigore il 19 gennaio 2022. La sua importanza pratica non può essere sottovalutata”. E non può esserlo perché “ha consentito: la nomina dei giudici; le preparazioni amministrative; la preparazione istituzionale; la preparazione operativa”.
Per il deputato “anche il lavoro svolto dal Preparatory Committee è stato fondamentale. L’ambizione istituzionale richiede capacità operativa. La sola visione politica non è sufficiente. Il TUB è ufficialmente entrato in funzione il 1° giugno 2023, aprendo una nuova fase dell’integrazione giudiziaria europea in materia di enforcement brevettuale”.
Billi ha poi parlato del Regno Unito e della Brexit, che “ha introdotto un’ulteriore sfida istituzionale. Il Regno Unito era originariamente uno degli attori centrali del progetto UPC. Aveva firmato l’Accordo. Aveva ratificato l’Accordo. Londra era stata designata ai sensi dell’articolo 7(2) UPCA come una delle sezioni della Divisione Centrale. Il Regno Unito ha inoltre contribuito con competenze di altissimo livello derivanti dalla propria tradizione nel contenzioso brevettuale. Lo stesso Preparatory Committee era guidato da Liz Coleman dello UK Intellectual Property Office. Kevin Mooney ha contribuito in modo significativo alla redazione delle Rules of Procedure. Sir Christopher Floyd e Sir Robin Jacob hanno svolto ruoli importanti nella preparazione giudiziaria e nell’expertise giuridica del sistema. La decisione politica del Regno Unito è cambiata con il referendum Brexit del 2016 e con il ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea il 31 gennaio 2020. La prosecuzione della partecipazione è diventata giuridicamente e politicamente insostenibile. Nel luglio 2020 il Regno Unito si è formalmente ritirato dal quadro UPC. I Governi si sono trovati davanti a una sfida critica. Come preservare la stabilità del sistema adattandolo a un importante cambiamento geopolitico? Gli Stati partecipanti hanno risposto attraverso cooperazione istituzionale. Il dialogo politico si è intensificato. I meccanismi amministrativi si sono evoluti. Il coordinamento intergovernativo è diventato essenziale”.
L’Italia, infine, per Billi “ha svolto un ruolo particolarmente importante in questa fase”: “L’Italia ha firmato l’UPCA nel 2013. La ratifica è seguita con la Legge n. 214 del 3 novembre 2016. Dopo il ritiro del Regno Unito, le discussioni sulla riallocazione delle competenze della Divisione Centrale si sono progressivamente intensificate tra il 2018 e il 2023. L’Italia ha avanzato la candidatura di Milano. Le discussioni istituzionali si sono sviluppate per diversi anni. Le decisioni dell’Administrative Committee hanno progressivamente modellato la transizione. Un passaggio decisivo è arrivato il 26 giugno 2023. L’Administrative Committee ha adottato misure ai sensi dell’articolo 87(2) UPCA, consentendo l’adattamento del sistema dopo la Brexit e sostituendo Londra con Milano. Questo sviluppo ha rappresentato molto più di una semplice riallocazione geografica. Ha riflesso cooperazione governativa. Flessibilità istituzionale. Negoziazione politica. E capacità europea di adattamento. Successivamente, il 26 gennaio 2024, Italia e UPC hanno firmato il Seat Agreement a sostegno dell’istituzione della Divisione Centrale di Milano. Milano è diventata ufficialmente operativa il 27 giugno 2024”.
Ma questo sviluppo italiano per Billi “rappresenta un contributo importante non solo per l’Italia, ma per l’Europa: l’equilibrio istituzionale conta. L’accessibilità conta. Rafforzare l’infrastruttura europea dell’innovazione conta”.
Per chiudere, Billi ha realizzato una riflessione finale sulla “più ampia architettura istituzionale creata dall’UPCA. Accanto alle strutture giudiziarie, l’Accordo ha istituito anche il Centro Brevettuale di Mediazione e Arbitrato ai sensi dell’articolo 35. L’inaugurazione si terrà il prossimo lunedì a Lubiana, dove avrò il privilegio di tenere il discorso di apertura insieme al Direttore del Centro, Aleš Zalar. L’inclusione del PMAC nel sistema UPC riflette la maturità politica e istituzionale dei Paesi partecipanti e la consapevolezza che gli ecosistemi dell’innovazione beneficiano di strumenti diversificati di risoluzione delle controversie. I Governi europei lo avevano compreso fin dall’inizio”. Billi ha quindi voluto sottolineare che “l’istituzione del TUB non riguardava soltanto il miglioramento del contenzioso brevettuale. Riguardava anche il rafforzamento dell’Europa come luogo favorevole all’innovazione, agli investimenti e allo sviluppo industriale”.
“Oggi l’Europa affronta sfide strategiche che vanno ben oltre la proprietà intellettuale” ha concluso Billi. E “quali sono le sfide? Le catene globali del valore stanno evolvendo; la competizione tecnologica sta accelerando; le industrie strategiche richiedono crescente resilienza; sovranità tecnologica; autonomia strategica; reshoring” che “non significa semplicemente riportare capacità produttiva in Europa. Significa anche ricostruire ecosistemi. Ecosistemi della ricerca. Ecosistemi manifatturieri. Ecosistemi dell’innovazione. E gli ecosistemi richiedono istituzioni. Le imprese investono dove i quadri normativi sono affidabili. Le tecnologie si sviluppano dove la proprietà intellettuale può essere protetta efficacemente. Gli investimenti industriali crescono dove la governance è prevedibile. Dove le procedure sono efficienti. E dove la certezza del diritto è forte. La velocità conta. La prevedibilità conta. Una governance efficiente conta. In un contesto globale sempre più competitivo, una solida infrastruttura giuridica diventa parte della politica industriale. Parte della politica dell’innovazione. Parte della politica della competitività”.
“Il TUB contribuisce a questo obiettivo – ha chiosato -. Procedure più rapide. Maggiore coerenza. Quadri di enforcement più prevedibili. Protezione transfrontaliera più efficace. Gli strumenti del TUB non migliorano soltanto il contenzioso. Rafforzano la competitività europea. Rafforzano l’ecosistema europeo dell’innovazione. Rafforzano la capacità dell’Europa di attrarre investimenti. L’Europa ha sempre più bisogno di modelli di governance capaci di essere efficaci. Efficienti. Reattivi. Il sistema UPC, insieme agli strumenti complementari della sua architettura istituzionale, si muove in questa direzione. La nostra ambizione deve quindi essere chiara. Facciamo in modo che il TUB diventi non soltanto un successo giuridico. Ma anche un successo per la competitività europea. Facciamo in modo che una protezione più forte dell’innovazione contribuisca a rafforzare il futuro industriale europeo. Facciamo in modo che l’Europa rimanga un continente in cui gli innovatori scelgano di investire. Dove le tecnologie scelgano di svilupparsi. Dove l’industria scelga di restare. E dove l’industria scelga sempre più di tornare. Perché il reshoring di capacità produttiva, tecnologie strategiche ed ecosistemi dell’innovazione nel nostro continente europeo rappresenta sempre più non soltanto un obiettivo economico. Sta diventando una necessità strategica. E istituzioni più forti, istituzioni efficienti, rimangono uno dei pilastri capaci di renderlo possibile. Da Parigi nel 1883. A Monaco nel 1973. A Lussemburgo. Parigi. Monaco. E Milano oggi. L’Europa ha progressivamente costruito non soltanto strumenti giuridici. Ma istituzioni. E le istituzioni rimangono uno dei più grandi vantaggi strategici dell’Europa”. (aise)