Lavori al Consolato di Mendoza: Silli risponde a Borghese (Maie)

ROMA\ aise\ - Nessuna irregolarità nell’aggiudicazione dei lavori di ampliamento del Consolato italiano a Mendoza. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta alla interrogazione del senatore Mario Borghese (Maie) affidata al sottosegretario Giorgio Silli.
Al senatore eletto in Sud America, che ipotizzava incompatibilità dell’azienda aggiudicatrice dei lavori perché vi lavorano parenti di un consigliere del Comites, il sottosegretario replica che non vi sono norme che escludono questa eventualità.
“Il consolato generale a Mendoza, ritenendo insufficienti gli spazi della sede per via del sensibile aumento del numero di connazionali residenti nella circoscrizione, ha indetto una procedura di gara per la costruzione di nuovi locali attigui all'edificio esistente”, si legge nella risposta di Silli. “L'importo stimato della gara è stato di 1.381.321,52 euro, utilizzando come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, come previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 192/2017”.
“Il consolato generale, in quanto stazione appaltante autonoma, ha direttamente provveduto all'invio telematico delle lettere di invito a 10 operatori economici, ricevendo tre offerte, di cui – precisa il sottosegretario – solo due ammissibili. Ai fini dell'aggiudicazione, non vi è stata alcuna valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante: la proposta di aggiudicazione è stata infatti formulata in ragione del criterio del prezzo più basso. La stazione appaltante ha inoltre svolto i controlli prescritti dalla legge sui requisiti dell'operatore economico aggiudicatario, che hanno avuto esito positivo”.
“Il cognome di uno dei componenti del Com.It.Es. di Mendoza – continua il sottosegretario – potrebbe lasciare ipotizzare un legame di parentela con gli omonimi CEO, responsabile della comunicazione e impiegato amministrativo della società aggiudicataria. Gli artt. 5 e 9 del citato decreto (rubricati rispettivamente "Conflitti di interesse" e "Requisiti degli operatori economici") e l'art. 5, comma 4, della legge n. 286 del 2003, recante "Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero", - sottolinea, concludendo – non configurano ad ogni modo cause di incompatibilità in questo caso”. (aise)