Salvaguardare i diritti dei contrattisti: i deputati Pd interrogano Tajani

ROMA\ aise\ - Mettere ordine del caos normativo che riguarda i dipendenti a contratto della Farnesina per salvaguardare i loro inderogabili diritti. A chiederlo sono i deputati Pd eletti all’estero Fabio Porta, Christian Di Sanzo, Toni Ricciardi e Nicola Carè, in una interrogazione al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani.
“Ai sensi della normativa vigente, - si legge nella premessa – i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, impiegati localmente, sono stati assunti e continuano ad essere assunti sulla base delle disposizioni vigenti a livello locale; lo status giuridico-contrattuale degli impiegati assunti localmente resta il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che è stato oggetto di revisione parlamentare nel corso della XVIII legislatura, che ha condotto all'approvazione della legge 29 aprile 2021, n. 62, che rappresenta una svolta nell'ambito della suesposta disciplina, ma non appare risolutiva delle carenze della stessa”.
“Sulla disciplina del personale in questione – annotano i parlamentari dem – si è sedimentato un disordine normativo, con sovrapposizioni tra leggi italiane, disposizioni straniere, convenzioni internazionali e norme di diritto internazionale pubblico. Questo ha generato problemi evidenti nell'applicazione e nell'interpretazione delle norme, danneggiando i diritti dei lavoratori; in questo disordine si inseriscono poi evidenti anomalie giuridiche: risulta agli interroganti che il contratto sottoscritto dagli impiegati a contratto in servizio in Thailandia preveda espressamente all'articolo IV che questi non siano assicurati per vecchiaia, invalidità e superstiti, in quanto tale copertura assicurativa non è prevista dalla normativa locale”.
“Sotto il profilo sostanziale – osservano gli eletti all’estero – quanto riportato dal contratto stride con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ai sensi del quale “La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri”; il contratto somministrato dallo Stato italiano legittima un vulnus, trascurando quanto disposto dalla disciplina italiana che rimanda a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in materia di operatività degli impiegati a contratto mentre per quanto non espressamente disciplinato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica rimanda a quanto disposto dalla legge locale (ai sensi dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967)”.
“L'esempio sopracitato evidenzia alcune delle anomalie nel campo trattato che richiedono una revisione della disciplina al fine di garantire diritti e protezioni ai lavoratori, indipendentemente dalla normativa locale”, concludono Porta, Di Sanzo, Ricciardi e Carè che a Rajani chiedono di sapere se “sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa e ritenga di adottare iniziative di competenza per intervenire sulla disciplina in materia di dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale impiegati a contratto sulla base delle disposizioni vigenti a livello locale attraverso una riforma strutturale improntata alla salvaguardia dei diritti inderogabili dei lavoratori”. (aise)