Viaggi all-inclusive: via libera dal Parlamento Ue alle nuove norme per proteggere i vacanzieri

STRASBURGO\ aise\ - I deputati europei hanno dato il via libera alle norme aggiornate sui viaggi “tutto compreso”, per tutelare i viaggiatori a seguito della pandemia e i fallimenti di alto profilo nel settore. Con 537 voti a favore, 2 contrari e 24 astensioni, il Parlamento europeo ha infatti approvato in via definitiva la direttiva aggiornata, già concordata provvisoriamente con i paesi UE, che chiarisce quali viaggi e servizi possono essere considerati un pacchetto turistico, introduce norme sull’utilizzo dei voucher e stabilisce le condizioni che permetteranno ai clienti di annullare i propri piani di viaggio senza costi.
Le nuove norme dovrebbero rendere più semplice capire quali combinazioni di servizi di viaggio costituiscono un pacchetto. Ciò dipenderà innanzitutto dal momento e dalle modalità con cui la combinazione di servizi viene prenotata. Ad esempio, nel caso di un acquisto online in cui processi di prenotazione collegati consentono di combinare servizi offerti da operatori diversi, questi saranno considerati un pacchetto se il primo operatore trasmette i dati personali del viaggiatore agli altri operatori e il contratto per tutti i servizi è concluso entro 24 ore.
Se l’organizzatore del viaggio invita il cliente a prenotare servizi aggiuntivi, il cliente dovrà essere informato se tali servizi non costituiscono un pacchetto con quelli già prenotati.
La direttiva aggiornata introduce norme sull’uso dei voucher, molto utilizzati dalle compagnie durante la pandemia. I consumatori avranno il diritto di rifiutare un voucher e richiedere invece un rimborso entro 14 giorni. I voucher potranno avere una validità massima di 12 mesi e i clienti dovranno essere rimborsati per eventuali voucher scaduti e non utilizzati, in tutto o in parte. Le aziende non potranno limitare la scelta dei servizi di viaggio per i titolari di voucher.
Secondo le norme attuali, i clienti possono annullare i propri piani di viaggio senza penali se nel luogo di destinazione si verificano circostanze inevitabili e straordinarie. Questa possibilità sarà ora estesa anche a eventi inevitabili e straordinari che si verifichino nel luogo di partenza o che possano incidere in modo significativo sul viaggio. La valutazione sulla gravità delle circostanze sarà effettuata caso per caso. Anche le raccomandazioni ufficiali di viaggio potranno costituire un’indicazione in tal senso.
Quando riceveranno un reclamo relativo a un servizio, gli organizzatori di viaggi dovranno confermare la ricezione entro 7 giorni e fornire una risposta motivata entro 60 giorni. In caso di fallimento dell’organizzatore del viaggio, i clienti dovranno essere rimborsati per i servizi cancellati, attraverso la garanzia, in caso di insolvenza entro 6 mesi (9 mesi per fallimenti molto complessi). Resta invariato il termine standard di 14 giorni per i rimborsi in caso di cancellazione del viaggio.
“Queste norme aggiornate proteggeranno i consumatori quando qualcosa va storto con il loro pacchetto turistico – ha spiegato il relatore Alex Agius Saliba (S&D, Malta) -. In caso di circostanze straordinarie che incidano su qualsiasi parte del viaggio, i viaggiatori potranno cancellare la prenotazione con un rimborso completo. L’accettazione dei voucher da parte dei consumatori resterà volontaria e potranno invece chiedere la restituzione del denaro. Le compagnie di viaggio avranno l’obbligo di rispondere ai reclami entro 60 giorni e una solida protezione in caso di insolvenza garantirà che, quando si verifica un fallimento, la perdita finanziaria non ricada sulle famiglie.” (aise)